La crisi economica di questi anni rende il fenomeno dei
"protesti"
sempre più pesante per i consumatori: la legge 581/99,
se da un lato ha escluso la natura di reato, depenalizzando la
materia, dall’altro ha inasprito le sanzioni.
Ma subire un protesto
non comporta conseguenze irreversibili:
è, infatti, possibile procedere alla
cancellazione del protesto o alla riabilitazione del debitore
protestato, purché si adempia ad un’unica condizione
che si paghi il debito.
Infatti, se il debitore adempie alla
propria obbligazione nel termine di 12 mesi dalla
levata del protesto, ha diritto di ottenere la cancellazione
del proprio nome dal registro informatico dei protestati.
Il pagamento del debito deve comprendere,
oltre alla somma capitale relativa al debito iniziale, anche
gli interessi maturati dal creditore e le spese per il
protesto, per il precetto e per il processo esecutivo
eventualmente promosso dal creditore.
Qualora si proceda al pagamento dopo un
anno dalla data del protesto è necessario presentare una
istanza per chiedere l’annotazione sul registro informatico
dell’avvenuto pagamento.
Ugualmente nel caso (fino allo scorso anno
molto frequente) di omonimia, è necessaria l’istanza per
l’accertamento dell’errore di persona.
Come si cancella il
protesto?
La procedura di cancellazione è disciplinata dalla legge
n. 235 del 18 agosto 2000
- Nel
caso di pagamento avvenuto entro l’anno dalla data del
protesto
Si deve presentare una istanza di
cancellazione al Presidente della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
competente per territorio, dichiarando l’avvenuto pagamento
del debito e dei relativi interessi e spese sostenute dal
creditore, allegando la rispettiva documentazione e il
bollettino di pagamento di lire 15.000 di diritto camerale per
ogni protesto.
Il Presidente dovrà provvedere
sull’istanza non oltre il termine di 20 giorni dalla
data di presentazione.
Se il Presidente accoglie l’istanza,
dispone la cancellazione che deve effettuarsi non oltre i 5
giorni.
In caso di reiezione dell’istanza o di
mancata decisione nei termini di legge l’interessato può
ricorrere innanzi al Giudice di Pace del luogo ove risiede.
Per effetto della cancellazione il protesto si considera a
tutti gli effetti come mai avvenuto.
- Nel caso
di pagamento avvenuto dopo un anno dalla data del protesto
Si deve presentare una istanza di
riabilitazione al Presidente del Tribunale
competente a condizione che il debitore protestato non abbia
subito ulteriore protesto nel corso dell’anno.
In tal caso ha diritto, ai sensi dell’art. 17 della legge
108/96, alla riabilitazione.
L’istanza di riabilitazione va
strutturata come quella di cancellazione, ma deve essere
presentata al Presidente del Tribunale Civile e non al
Presidente della Camera di Commercio.
Il Presidente del Tribunale (in sede di
volontaria giurisdizione) può accordare, con decreto, la
riabilitazione del debitore protestato.
In caso di diniego di riabilitazione è
possibile proporre reclamo entro 10 giorni dalla
comunicazione, alla Corte di Appello che deciderà in Camera
di Consiglio.
Per effetto della riabilitazione il protesto si considera a
tutti gli effetti come mai avvenuto.
Attenzione!
Alcune CCIAA, non riescono (per motivi di organizzazione
interna) a far fronte a tutte le domande: in tali casi si dovrà
ricorrere al Presidente del Tribunale attivando la procedura
di riabilitazione.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
|
Soggetti destinatari:
gli imprenditori e i privati che
abbiano subito protesti
per debiti successivamente adempiuti e che non abbiano
subito altri protesti
da oltre un anno.
|
Documenti da presentare:
-dichiarazione con sottoscrizione
autenticata del debitore che attesti l’avvenuto
pagamento del protesto e controfirmata dal creditore;
-visura protesti
rilasciata dal competente ufficio della CCIAA;
-titolo in originale con attestazione di pagamento.
|
Procedura:
-presentazione dell’istanza di
cancellazione del protesto al Presidente della CCIAA
(se il pagamento del debito è avvenuto entro i 12
mesi dalla levata del protesto);
OPPURE
-presentazione dell’istanza di riabilitazione al
Presidente del Tribunale (se il pagamento è avvenuto
fuori dal termine concesso dalla legge).
|
Efficacia:
il protesto, per effetto della
cancellazione o della riabilitazione, si considera
come mai avvenuto e conseguentemente sia
l’imprenditore sia il privato potranno tornare ad
accedere al credito pubblico e privato.
|
|